AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Contribuzioni per i lavoratori domestici (( 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente )) (( decreo, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie )) (( alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori )) (( addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire )) (( 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire )) (( 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie )) (( comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le )) (( retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.000. Per i )) (( rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore )) (( settimanali la retribuzione oraria convenzionale e' fissata in )) (( lire 5.800. )) 2. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (a). ________________ (a) Il testo dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, concernente "Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica" e' il seguente: "Art. 1 (Conferma di norme previdenziali). - In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di due anni. Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1981 e' calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 3,0; la misura dei contributi contemplata nell'art. 26 per i coltivatori direti, mezzadri e coloni e soggetta alla variazione di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni orarie di cui all'art. 14, sesto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, variano a decorrere dal 1981 nella stessa misura percentuale e con la stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso".