AVVERTENZA:
             Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal
          Ministero  di  grazia  e  giustizia  ai sensi dell'art. 11,
          comma  1,  del  testo  unico   delle   disposizioni   sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985, n. 1092, nonche' dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del
          medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura
          sia  delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
          modifiche apportate dalla  legge  di  conversione,  che  di
          quelle  modificate  o  richiamate  nel  decreto, trascritte
          nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui riportati.
 
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
 
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1.
              Contribuzioni per i lavoratori domestici
 
(( 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente     ))
(( decreo, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie     ))
(( alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori  ))
(( addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire ))
(( 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire ))
(( 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie       ))
(( comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le ))
(( retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.000. Per i    ))
(( rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore   ))
(( settimanali la retribuzione oraria convenzionale e' fissata in  ))
(( lire 5.800.                                                     ))
  2.  Gli  importi  delle  retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono
annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30  dicembre
1980, n. 895 (a).
________________
             (a)  Il  testo dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1980,
          n.   895,   concernente   "Misure   urgenti   in    materia
          previdenziale e pensionistica" e' il seguente:
             "Art.  1  (Conferma di norme previdenziali). - In attesa
          della  legge  di  riforma  del  sistema  pensionistico,  le
          disposizioni  di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,
          commi primo e secondo, 25, 26 e 29 della legge 21  dicembre
          1978,  n.  843,  restano  confermate  per  l'anno  1981  e,
          conseguentemente, i riferimenti  temporali  previsti  nelle
          disposizioni  stesse  devono  intendersi posticipati di due
          anni.
             Il contributo di adeguamento dovuto  dagli  artigiani  e
          dagli  esercenti  attivita'  commerciali per l'anno 1981 e'
          calcolato  moltiplicando  il  contributo   di   adeguamento
          dell'anno  1978,  soggetto  alle  variazioni annuali di cui
          all'art. 22 della legge 3  giugno  1975,  n.  160,  per  il
          coefficiente  3,0;  la  misura  dei  contributi contemplata
          nell'art. 26 per i coltivatori direti, mezzadri e coloni  e
          soggetta  alla  variazione di cui all'art. 22 della legge 3
          giugno 1975, n. 160. Per gli addetti ai servizi domestici e
          familiari, le retribuzioni orarie di cui all'art. 14, sesto
          comma,  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,   n.   663,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  29 febbraio
          1980, n. 33, variano a  decorrere  dal  1981  nella  stessa
          misura percentuale e con la stessa misura percentuale e con
          la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si
          verificano  in  applicazione  dell'art.   19 della legge 30
          aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle  dieci  lire
          per eccesso".